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Misure a protezione dell'ambiente

 

 

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MISURE A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
(Informazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 5 del d.lgs. n. 195/2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale")


Obbligo informativo non applicabile ad ARPAM, in quanto non riconducibile alla natura, ai compiti istituzionali e/o agli organi dell'Agenzia.
ARPAM, come previsto all'art. 5 della legge istitutiva L.R. n. 60/1997, svolge funzioni di vigilanza, controllo e supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti; non rientrano pertanto tra le funzioni istituzionali dell'Agenzia la competenza e l'autorità in materia di adozione diretta di misure a protezione dell'ambiente.

 

 

 

 

 

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