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Il sistema di gestione di ARPA Marche è certificato secondo la norma ISO 9001:2015 e l'attività di "Controlli ambientali su terre e rocce da scavo" ne rientra nel campo di applicazione. (Certificato n. 0060.2026) |
Il DPR 13/06/2017 n. 120 (entrato in vigore il 22/08/2017) ha come obiettivo il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:
ADEMPIMENTI E SANZIONI
Gli adempimenti necessari ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo variano a seconda della tipologia di cantiere; il link a questa TABELLA ne riepiloga sinteticamente i tratti principali.
La Dichiarazione di cui all’art. 21 del D.P.R. 120/2017 (Allegato 6) va trasmessa obbligatoriamente al Comune e al Servizio Territoriale ARPAM competente (e preferibilmente anche ai Comuni e alle sedi territoriali ARPAM competenti per sito di destinazione, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.
La Dichiarazione di avvenuto utilizzo (Allegato 8) va trasmessa agli stessi Enti entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’art. 21 (ovvero entro la data presunta di ultimazione attività di utilizzo di cui all’allegato 6).
AVVERTENZE
Nel rispetto delle condizioni previste dal DPR 120/2017, le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti e sono escluse dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti.
Operare in difformità a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, incluso il mancato rispetto dei tempi di notifica, comporta la riannessione delle terre e rocce da scavo all’ambito della normativa dei rifiuti, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio.
I controlli in merito alle Dichiarazioni sostituitive e ai Piani di Utilizzo sono affidati all'ARPAM; i relativi costi sono a carico del proponente.
Modifiche alle Dichiarazioni Sostitutive e ai Piani di utilizzo sono consentite secondo quanto disciplinato dal DPR 120/2017, al quale si rimanda per tutto quanto qui non ulteriormente specificato.

