Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
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L'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico politico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.
L'obbligo informativo non è applicabile ad ARPAM, in quanto non riconducibile alla natura, ai compiti e agli organi dell'Agenzia, ente strumentale e vigilato della Regione Marche.
Si riporta di seguito il link al sito istituzionale della Regione Marche riferito agli Organi di indirizzo politico amministrativo all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente> sottosezione Organizzazione: clicca qui
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